PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con imprenditori agricoli in forma associata di importo annuale non superiore a 150 mila euro».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 15-bis. - (Requisiti per la stipula delle convenzioni). - 1. Gli imprenditori agricoli in forma associata che vogliono stipulare con le pubbliche amministrazioni le convenzioni di cui all'articolo 15 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) tutti i soci devono essere persone fisiche o giuridiche, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

          b) le associazioni devono operare esclusivamente con risorse normalmente impiegate nelle correnti pratiche agricole e di allevamento;

          c) le associazioni devono presentare come unico e specifico scopo associativo l'esecuzione di interventi di soccorso agro-ambientale e di protezione civile;

          d) le associazioni devono adottare un disciplinare tecnico e deontologico, certificato dal Comitato di cui all'articolo 15-ter, per l'esecuzione degli interventi di cui alla lettera c).

      Art. 15-ter. - (Istituzione del Comitato di certificazione). - 1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

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è istituito il Comitato di certificazione, di seguito denominato "Comitato". Il Comitato è composto da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, scelti sulla base della loro specializzazione ed esperienza nelle materie agro-ambientali, e in particolare:

          a) da un rappresentante del Gabinetto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

          b) da un esperto in tematiche di certificazione in ambiti agro-ambientali;

          c) da un rappresentante dell'imprenditoria agricola;

          d) da un membro della Camera dei deputati e un membro del Senato della Repubblica designati dai rispettivi Presidenti, con funzioni di raccordo tra il Comitato e l'attività legislativa parlamentare in ambito agro-ambientale.

      2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e la dotazione finanziaria del Comitato.
      3. Il Comitato verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 15-bis in capo alle associazioni di imprenditori agricoli che intendono svolgere le attività di cui al comma 1 dell'articolo 15, e rilascia ad esse un certificato di idoneità relativa:

          a) alla validazione dell'oggetto dell'attività associativa;

          b) all'avvenuta implementazione del disciplinare tecnico e deontologico.

      4. Il Comitato cura l'istituzione, presso ogni regione, dell'albo regionale delle associazioni agricole idonee, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 15-bis. Le pubbliche amministrazioni consultano l'albo al fine di individuare le associazioni con le quali stipulare le convenzioni».